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Modifiche dell’art. 4 bis legge n. 354 del 26.07.1975: profili di illegittimità costituzionale

Sommario: 1. Analisi dell’art 4 bis della Legge n. 354 del 26.07.1975. – 2. Le modifiche introdotte dalla legge n. 3 del 09.01.2019: elementi di criticità. – 3. Assenza di una disciplina transitoria. – 4. Soluzioni della giurisprudenza di merito: Giudici dell’Esecuzione – 5. Soluzioni della giurisprudenza di merito: Tribunale di Sorveglianza. – 6. Conclusioni.

L’Autrice, con il presente contributo, analizza alcune delle modifiche che sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge n.3 del 09.01.2019, nota anche come “Legge Spazzacorrotti”. Tra le principali e più discusse novità del citato provvedimento normativo vi è l’introduzione, nel novero dei reati ostativi ai benefici penitenziari di cui all’art. 4bis della Legge n. 354 del 26.07.1975, dei reati contenuti nel Capo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Dopo aver fornito una panoramica della disciplina prevista dalla Legge sull’Ordinamento Penitenziario per i cosiddetti reati ostativi, e sui mutamenti normativi, l’Autrice analizza le principali critiche mosse dai primi commentatori della riforma del 2019. In particolare risulta censurabile l’assenza di una disciplina transitoria, che consenta di determinare in modo certo se modifiche legislative debbano trovare applicazione anche rispetto a fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della Legge 3 del 2019 o solo per i fatti successivi. Nel corso del presente contributo sono innanzitutto analizzati gli orientamenti elaborati da dottrina e giurisprudenza in ordine alla possibilità o meno di applicare il principio di irretroattività della legge penale, anche alle norme dell’Ordinamento penitenziario e in particolare con riferimento alle norme che regolano le misure alternative alla detenzione. In un secondo momento sono poi esaminate le diverse soluzioni applicative, elaborate dalla Giurisprudenza di merito a fronte dell’emanazione dell’ordine di carcerazione,ex art.. 656, co. 9 lett. a) c.p.p. per tutte le sentenze di condanna divenute definitive prima della Legge n. 3 del 2019 e in particolare i dubbi di legittimità costituzionale dell’assenza di una disciplina transitoria sollevati da alcuni Giudici.

L’AUTORE Dott.ssa Marta Schiavo, laureata in giurisprudenza presso l’Università di Trento nel 2013. Abilitato all’esercizio della professione forense nel 2015, praticando la professione in ambito penalistico dal 2015 al 2019. Ha svolto il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il Tribunale Penale di Trento dal 15.01.2014 al 15.07.2015. Ha conseguito il diploma di specializzazione nelle professioni legali presso le Università di Trento e Verona. Idoneo a concorso di magistratura ordinaria indetto con D.M. 31/05/2017. In attesa di nomina.